IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 3956 del 12
luglio 1993;
 
                                EMANA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto  del  presidente  della
giunta  provinciale  3  maggio  1993, n. 14, le parole "al 31 luglio"
sono sostituite dalle parole "al 30 settembre".
   2. Nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto  del  presidente  della
giunta  provinciale  n.  14  del 1993 le parole "il 30 aprile di ogni
anno" sono sostituite dalle parole: "60 giorni dalla data  di  inizio
della disoccupazione".
   3.  Alla  fine  del  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto  del
presidente della giunta provinciale n. 14 del  1993  e'  aggiunto  il
seguente  periodo:  "Per avere diritto alla prestazione devono essere
comunicati per iscritto all'amministrazione provinciale  la  data  di
ripresa  dell'attivita'  lavorativa  e  le  generalita' del datore di
lavoro, entro 60 giorni dalla ripresa stessa".
   4. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto  del  presidente  della
giunta  provinciale  n.  14  del 1993 le parole "30 giugno 1993" sono
sostituite dalle parole "30 settembre 1993".