IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3956 del 12 luglio 1993; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14, le parole "al 31 luglio" sono sostituite dalle parole "al 30 settembre". 2. Nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 14 del 1993 le parole "il 30 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle parole: "60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione". 3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 14 del 1993 e' aggiunto il seguente periodo: "Per avere diritto alla prestazione devono essere comunicati per iscritto all'amministrazione provinciale la data di ripresa dell'attivita' lavorativa e le generalita' del datore di lavoro, entro 60 giorni dalla ripresa stessa". 4. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 14 del 1993 le parole "30 giugno 1993" sono sostituite dalle parole "30 settembre 1993".